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Art. 28 Libertà sindacale
1I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. 2I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa. 3Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. 4La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone. |