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Art. 117b Cure infermieristiche * 7475
1 La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell’assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità. 2 Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristi-che siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze. 74 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894). 75* Con disposizione transitoria. |