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Art. 66c77
d. Momento dell’esecuzione 1 L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza. 2 Prima dell’espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà. 3 L’espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall’esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un’altra misura privativa della libertà. 4 Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l’espulsione è trasferita nel suo Paese d’origine per l’esecuzione della pena o della misura, l’espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento. 5 La durata dell’espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera. 77 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). BGE
145 IV 455 (6B_2/2019) from 27. September 2019
Regeste: Art. 8 Ziff. 2 EMRK, 66a Abs. 2 StGB; Landesverweisung, Härtefallklausel; Prüfung des Gesundheitszustands. Die Landesverweisung aus der Schweiz kann für den Betroffenen im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand oder die Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsland einen schweren persönlichen Härtefall gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB darstellen oder unverhältnismässig im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sein. Die Behörde, welche die Landesverweisung anordnet, hat deren Verhältnismässigkeit zum Zeitpunkt der Anordnung zu überprüfen. Dies entbindet die vollziehende Behörde jedoch nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Rückkehr in medizinischer Hinsicht weiterhin erfüllt sind (E. 9). |