|
Art. 92a120
Diritto d’informazione 1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 2007121 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato. 3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato. 4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV. 120 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |