Art. 5
Estensione in tempo di guerra
1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: - 1.12
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
- a.
- tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
- b.
- spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
- c.
- incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all’esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
- d.
- genocidio o crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);
- 2.
- i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all’estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l’esercito svizzero o persone appartenenti ad esso;
- 3.
- i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
- 4.
- i civili internati su territori in guerra o occupati;
- 5.13
- militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l’umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).
2 Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).14 12 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293). 13 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293). 14 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 20083293).
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