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Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti
1Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se:
2Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. 3Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. 4Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. 5Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |
