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Art. 24 Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica
1Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP1, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:
2In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
3L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale. |
