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Art. 55 Competenza
1Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero. 2Durante la procedura dibattimentale le autorità giudicanti possono presentare autonomamente domande d'assistenza giudiziaria. 3Sono fatti salvi i poteri delle autorità d'esecuzione penale. 4Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un'autorità giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo. 5Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria nazionale. 6I Cantoni disciplinano l'ulteriore procedura. |
