Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 165 Obbligo del testimone di serbare il segreto
1 L’autorità interrogante può obbligare il testimone, sotto la comminatoria dell’articolo 292 CP44, a serbare il segreto sull’interrogatorio previsto o già avvenuto, come pure sul suo oggetto. 2 L’obbligo va limitato nel tempo. 3 L’obbligo può essere intimato unitamente alla citazione del testimone. |