Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 209 Procedura
1 La polizia esegue il mandato di accompagnamento usando il massimo riguardo nei confronti delle persone coinvolte. 2 La polizia esibisce il mandato di accompagnamento all’interessato e traduce costui dinanzi all’autorità, senza indugio o all’ora indicata nel mandato. 3 L’autorità informa senza indugio l’interessato, in una lingua a lui comprensibile, sul motivo dell’accompagnamento, compie l’atto procedurale e lo rilascia immediatamente, eccetto che ne proponga la carcerazione preventiva o di sicurezza. |