Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 298c Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione
1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 287. L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso. 2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294. |