Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 342 Suddivisione del dibattimento
1 Il giudice può, d’ufficio o ad istanza dell’imputato o del pubblico ministero, suddividere il dibattimento in due parti; in tal caso stabilisce se:
2 La decisione concernente la suddivisione del dibattimento non è impugnabile. 3 In caso di suddivisione del dibattimento, la situazione personale dell’imputato può essere oggetto del dibattimento soltanto se il responso è di colpevolezza, eccetto che assuma rilevanza ai fini dell’esame degli elementi costitutivi, oggettivi o soggettivi, del reato. 4 Le decisioni concernenti i fatti e la colpevolezza sono comunicate dopo la loro deliberazione; sono tuttavia impugnabili soltanto con l’intera sentenza. |