Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 377 Procedura
1 Gli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati. 2 Qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca; offre agli interessati l’opportunità di pronunciarsi. 3 Qualora i presupposti non siano adempiuti, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. 4 La procedura d’opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa. Un’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza. BGE
143 IV 85 (6B_537/2016) from 16. Februar 2017
Regeste: Art. 79 BGG, Art. 376 ff. StPO; selbstständiges Einziehungsverfahren in der Bundesgerichtsbarkeit. Über den von der Bundesanwaltschaft in einem selbstständigen Einziehungsverfahren angeordneten Einziehungsbefehl entscheidet die Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erste Instanz und die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts als zweite Instanz (E. 1.4). Gegen den Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist die Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht unzulässig (E. 1.5). |