Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 438 Accertamento del giudicato
1 L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza. 2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza. 3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione. 4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo. |