Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 441 Prescrizione della pena
1 Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite. 2 L’autorità d’esecuzione esamina d’ufficio se la pena è caduta in prescrizione. 3 Contro l’incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d’esecuzione. Questa decide anche riguardo all’effetto sospensivo del reclamo. 4 Se ha scontato una sanzione privativa della libertà caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un’indennità e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell’articolo 431. |