Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 95a Trattamento di dati personali 29
Quando trattano dati personali, le autorità penali competenti provvedono a distinguere nella misura del possibile:
29 Introdotto dal n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |