|
Art. 51 Diritto di partecipare agli atti procedurali
1 Le parti, i loro patrocinatori e l’autorità richiedente possono partecipare agli atti procedurali domandati, in quanto il presente Codice lo preveda. 2 Se la partecipazione è possibile, l’autorità richiesta comunica all’autorità richiedente, alle parti e ai loro patrocinatori dove e quando sarà eseguito l’atto procedurale. |