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Art. 15
Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente possono, prima di ordinare il ritorno del minore, chiedere all’instante di produrre una decisione o un attestato promanante dalle autorità dello Stato della dimora abituale del minore e accertante che il trasferimento o il mancato ritorno era illecito a’ sensi dell’articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato si possa ottenere nello Stato in questione. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono l’instante, per quanto possibile, nell’ottenimento di tale decisione o attestato. |
