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Art. 34
La presente Convenzione, nel suo campo di applicazione per materia, prevale sulla Convenzione del 5 ottobre 19611 riguardante la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, fra gli Stati Parti alle due Convenzioni. Peraltro, la presente Convenzione non impedisce di avvalersi di un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, come pure del diritto non convenzionato dello Stato richiesto, per ottenere il ritorno di un minore trasferito o trattenuto illecitamente, ovvero per disciplinare il diritto di visita. 1 RS 0.211.231.01 |
