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Art. 38
Ogni altro Stato può aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione è depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. La Convenzione entra in vigore, per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese civile dopo il deposito del suo strumento di adesione. L’adesione ha effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla. Tale dichiarazione deve essere fatta anche da ogni Stato membro che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione dopo l’adesione. Questa dichiarazione è depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, che, per via diplomatica, ne invia copia certificata conforme ad ogni Stato contraente. La Convenzione entra in vigore fra lo Stato aderente e lo Stato che ha dichiarato di accettarne l’adesione il primo giorno del terze mese civile dopo il deposito della dichiarazione di accettazione. |
