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Art. 40
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi per le materie disciplinate dalla presente Convenzione può all’atto della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali, ovvero soltanto ad una o a diverse di esse, e può in qualunque momento modificare questa dichiarazione facendone una nuova. Queste dichiarazioni son notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicano esplicitamente le unità territoriali cui la Convenzione si applica. |
