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Art. 42
Ogni Stato contraente può, al più tardi all’atto della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, ovvero al momento di una dichiarazione fatta in virtù degli articoli 39 o 40, avvalersi sia di una, sia di entrambe le riserve previste negli articoli 24 e 26 capoverso 3. Non sono ammesse altre riserve. Ogni Stato può, in qualunque momento, ritirare una riserva; il ritiro è notificato al Ministero degli Affari Esteri del Reno dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese civile dopo la notificazione di cui al capoverso precedente. |
