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Art. 6
Ogni Stato contraente designa un’Autorità centrale incaricata di soddisfare agli obblighi impostigli dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato in cui vigano diversi ordinamenti giuridici o uno Stato che disponga di organizzazioni territoriali autonome è libero di designare più di un’Autorità centrale e di specificare l’estensione territoriale dei poteri di ognuna di queste Autorità. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l’Autorità centrale cui possono essere indirizzate le istanze affinché siano trasmesse all’Autorità centrale competente in seno a tale Stato. |
