Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
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Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d’origine, che richiedono che l’adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l’affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell’adozione. |
