Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionaleTraduzione |
Art. 45
1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova. 2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica. 3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato. |