Disposizioni esecutive del DATEC
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Art. 19 Disposizioni transitorie
1 Se non è possibile determinare senza dubbi la data della prima messa in servizio di un motore, nel documento sulla manutenzione va indicata la data del primo controllo periodico dei gas di scarico. 2 I documenti già disponibili sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori in servizio possono continuare a essere impiegati finché è esaurito lo spazio per le ulteriori registrazioni dei controlli periodici dei gas di scarico. 3 I documenti sulla manutenzione relativa ai gas di scarico dei motori dotati di un sistema di filtri antiparticolato, in cui non figura una voce per la conferma dei controlli periodici di questi sistemi di filtri antiparticolato, possono continuare a essere impiegati. I controlli periodici devono essere confermati con un protocollo di misurazione (stampato). 4 Le persone e le aziende autorizzate a eseguire i controlli periodici dei gas di scarico secondo il diritto previgente possono continuare a eseguire tali controlli, sempre che continuino ad adempiere le condizioni per l’autorizzazione. 5 Il primo controllo di un sistema di filtri antiparticolato deve essere eseguito al più tardi entro il 1° gennaio 2019. Se è già attestata l’esecuzione di un controllo di un sistema di filtri antiparticolato durante l’anno civile precedente il 1° gennaio 2019, il controllo successivo può essere effettuato nel rispetto delle scadenze di cui all’articolo 8 capoversi 1 e 2. |