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Art. 102
III. Diritto di regresso 1La persona che ha provocato dolosamente il procedimento può essere obbligata a rimborsare alla Confederazione, in tutto o in parte, le indennità pagate in virtù degli articoli 99 o 101. 2L’amministrazione in causa decide circa il diritto di regresso. 3La decisione può, entro 30 giorni dalla notificazione, essere impugnata mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1); i disposti procedurali dell’articolo 28 capoversi 2 a 5 si applicano per analogia. Se non è interposto reclamo nel termine legale, la decisione è equiparata a una sentenza esecutiva. 4Il diritto di regresso si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dacché la decisione o la sentenza circa il diritto all’indennità è divenuta esecutiva. |