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Art. 22
2. Competenza per ragione di territorio 1Il tribunale competente è quello designato negli articoli 31–37 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20071 (CPP) o quello di residenza dell’imputato.2 La scelta tra queste giurisdizioni spetta all’amministrazione. 2L’articolo 40 capoverso 2 CPP è applicabile per analogia.3 Nella sua decisione, il Tribunale penale federale4 non è vincolato dalla scelta fatta dall’amministrazione. 1 RS 312.0 |