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Art. 31a
IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le comunicazioni rivestono la forma scritta. 2La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. 3La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario. 4La notificazione è pure considerata avvenuta:
1 Introdotto dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293). |
