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Art. 55
c. Interrogatorio dell’arrestato 1L’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto deve interrogare l’imputato, se non è già stato udito (art. 51 cpv. 4), al più tardi il primo giorno feriale successivo all’arresto per accertare se sussiste un motivo d’arresto; il funzionario inquirente dev’essere udito. 2Se l’arresto è mantenuto, l’imputato dev’essere informato dei motivi del provvedimento; se l’imputato è liberato, si applica per analogia l’articolo 51 capoverso 6. |