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Art. 41
III. Testimoni 1 Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, si può ricorrere all’interrogatorio di testimoni. 2 All’interrogatorio e all’indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 163–166 e 168–176 CPP45 e l’articolo 48 della legge federale del 4 dicembre 194746 di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all’articolo 292 del Codice penale47 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità.48 3 L’imputato e il suo difensore hanno il diritto di assistere all’interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente. 48 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |