Legge federale
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Art. 13 Provvedimenti coercitivi
1 Provvedimenti coercitivi possono essere ordinati:
2 Per ottenere informazioni l’AFC può applicare esclusivamente i seguenti provvedimenti coercitivi:
3 I provvedimenti coercitivi sono ordinati dal direttore dell’AFC o dalla persona autorizzata a rappresentarlo. 4 Se vi è pericolo nel ritardo e un provvedimento coercitivo non può essere ordinato tempestivamente, la persona incaricata dell’esecuzione dell’ottenimento delle informazioni può di sua iniziativa eseguire un provvedimento coercitivo. Il provvedimento coercitivo è valido soltanto se è approvato entro tre giorni feriali dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. 5 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni e altre autorità sostengono l’AFC nell’esecuzione dei provvedimenti coercitivi. 6 Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate possono partecipare all’esecuzione dei provvedimenti coercitivi. 7 Per il rimanente sono applicabili gli articoli 42 e 45–50 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo. |