Legge federale
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Art. 16 Disdetta in generale
1 La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata. 2 Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo. 3 Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale. 4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 197913 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR14, nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 capoverso 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.15 13 RS 700 15 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 3589; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). BGE
125 III 425 () from 14. September 1999
Regeste: Kündigung eines landwirtschaftlichen Pachtvertrages (Art. 16 Abs. 1 LPG). Da Art. 266n OR im Falle der Kündigung eines landwirtschaftlichen Pachtvertrages nicht anwendbar ist, braucht die Kündigung durch den Verpächter dem Pächter und dessen Ehegatten nicht separat zugestellt zu werden, auch wenn der Pachtgegenstand ein Wohnhaus umfasst, das diesen als Familienwohnung dient. |