Legge federale
sull’affitto agricolo
(LAAgr)1

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2014)

1Nuova abbreviazione giusta l’art. 1 lett. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).


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Art. 19 Assunzione dell’affitto complementare in caso di cessione del­l’azienda

1 Se l’eser­cen­te di un’azien­da agri­co­la con­si­sten­te in par­te di ter­re­no pro­prio e in par­te di ter­re­no af­fit­ta­to ce­de l’azien­da ad al­tri, l’as­sun­to­re può di­chia­ra­re per scrit­to al lo­ca­to­re che in­ten­de con­ti­nua­re l’af­fit­to com­ple­men­ta­re di un de­ter­mi­na­to lot­to.

2 Se, nei tre me­si da quan­do ha ri­ce­vu­to la di­chia­ra­zio­ne, il lo­ca­to­re non vi si op­po­ne o non chie­de la con­clu­sio­ne di un nuo­vo con­trat­to d’af­fit­to, l’as­sun­to­re su­ben­tra nel con­trat­to.

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