Legge federale
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Art. 22 Manutenzione, riparazioni
1 Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l’affitto si rendano necessarie alla cosa affittata, non appena l’affittuario gliene abbia indicata la necessità. 2 L’affittuario ha il diritto di eseguire lui stesso le grandi riparazioni necessarie se il locatore, debitamente avvisato, non vi abbia provveduto entro congruo termine e non abbia contestato d’esservi tenuto. Può pretendere d’essere indennizzato il più tardi alla fine dell’affitto. 3 L’affittuario deve provvedere a sue spese all’ordinaria manutenzione della cosa affittata. È tenuto alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali, segnatamente all’ordinaria manutenzione delle strade, dei passaggi, dei fossi, delle dighe, delle siepi, dei tetti, degli acquedotti e simili. 4 Le parti possono convenire che l’affittuario sia tenuto ad un obbligo di manutenzione più esteso e a provvedere anche a grandi riparazioni. |