Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 10 Disoccupazione
1È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno. 2È considerato parzialmente disoccupato chi:
2bisNon è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).1 3La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all’ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata. 4La sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo. 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). |