Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 105 Delitti
Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione assicurativa, chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete o in altro modo, ottiene, dal fondo di compensazione, prestazioni in favore del titolare di una cassa, che non spettano a quest’ultimo, chiunque viola l’obbligo del segreto, chiunque, nell’esecuzione della presente legge, abusa del suo ufficio come impiegato di una cassa, a suo vantaggio o a vantaggio del titolare oppure a pregiudizio di terze persone,1 è punito, se non si tratta di un crimine o di un delitto per cui il Codice penale2 commina una pena più grave, con la detenzione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.3 1 Nuovo testo del comma giusta n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). |