Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 26 settembre 2020) |
Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione
1Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni. 2L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve. 3I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione. 4La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. 5Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.2 1 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). |