Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 42 Diritto all’indennità
1I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie se:1
2Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l’indennità. 3Non vi hanno diritto le persone secondo l’articolo 31 capoverso 3. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125; FF 1989 III 325). |