Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
1L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS:
2Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. |