Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenzadel 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 92 Spese amministrative
1Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. 2Le spese amministrative, cagionate all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS dall’assicurazione contro la disoccupazione, sono coperte dal fondo di compensazione di quest’ultima. 3Le spese amministrative dell’ufficio di compensazione per l’esecuzione dell’assicurazione sono a carico del fondo di compensazione.1 4Le ulteriori spese amministrative dell’ufficio di compensazione, quali le spese per competenze di gestione o di stato maggiore, sono coperte con le risorse generali della Confederazione.2 5Le spese della commissione di sorveglianza sono a carico del fondo di compensazione.3 6Il fondo di compensazione rimborsa ai titolari delle casse i costi computabili risultanti dall’adempimento dei compiti di cui all’articolo 81. Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, i costi computabili. Tiene debitamente conto dei costi per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro e dei rischi di responsabilità (art. 82). I costi computabili sono rimborsati conformemente alle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere convenzioni sulle prestazioni con i titolari.4 7Il fondo di compensazione rimborsa ai Cantoni le spese computabili risultanti dalla gestione degli uffici pubblici di collocamento, dall’adempimento dei compiti secondo gli articoli 83 capoverso 1 lettera nbis e 85 capoverso 1 lettere d, e nonché g–k, dall’esercizio degli uffici regionali di collocamento secondo l’articolo 85b e dall’esercizio dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente all’articolo 85c.5 Il Consiglio federale stabilisce, su proposta della commissione di sorveglianza, le spese computabili. Tiene debitamente conto delle spese per gli accantonamenti necessari per il superamento di fluttuazioni del mercato del lavoro, dei rischi di responsabilità (art. 85g) e delle spese supplementari temporanee dovute alla collaborazione intercantonale (art. 85e) e interistituzionale (art. 85f). Le spese computabili sono rimborsate in funzione dell’effetto delle prestazioni fornite. Il DEFR può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.6 7bisI Cantoni partecipano alle spese degli uffici di collocamento e ai costi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro con un contributo pari allo 0,053 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione.7 Il Consiglio federale fissa le quote a carico dei Cantoni mediante una chiave di ripartizione che tenga conto del numero annuale di giorni di disoccupazione controllata.8 La quota a carico dei Cantoni è dedotta dall’importo che è loro rimborsato conformemente al capoverso 7.9 8Le spese amministrative del centro di informatica sono a carico del fondo di compensazione.10 9Il fondo di compensazione rimborsa in modo adeguato all’istituto collettore i costi per l’esecuzione della previdenza professionale secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera e della legge federale del 25 giugno 198211 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.12 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). |