Legge federale
|
Art. 19 Incanto nell’esecuzione forzata
1 Chiunque si fa aggiudicare un fondo per incanto pubblico in un’esecuzione forzata deve dichiarare per scritto all’autorità dell’incanto, dopo l’aggiudicazione, se sia una persona all’estero, in particolare se agisca per conto di una persona all’estero; nelle condizioni dell’incanto, dev’essere edotto al riguardo e circa l’obbligo dell’autorizzazione cui sottostanno le persone all’estero per l’acquisto di fondi. 2 Se vi è certezza quanto all’obbligo dell’autorizzazione e se quest’ultima non è stata ancora definitivamente concessa, oppure se l’obbligo dell’autorizzazione non può essere escluso senza un esame più approfondito, l’autorità dell’incanto assegna all’acquirente, con comunicazione all’ufficiale del registro fondiario, un termine di dieci giorni per:
3 Se l’acquirente non agisce nel termine prescritto oppure se l’autorizzazione è negata definitivamente, l’autorità dell’incanto annulla l’aggiudicazione, con comunicazione all’ufficiale del registro fondiario, e ordina un nuovo incanto. 4 Contro la decisione annullativa dell’autorità dell’incanto è ammissibile il ricorso all’autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all’autorità di vigilanza per l’esecuzione e il fallimento. 5 Se il ricavo del nuovo incanto è minore, il primo aggiudicatario risponde della perdita e di ogni altro danno. BGE
128 I 206 () from 19. Juni 2002
Regeste: Art. 49 BV; Genfer Gesetze über die Abbrüche, Umbauten und Renovierungen von Wohnhäusern (LDTR) sowie über die Anwendung des SchKG (LALP); Zwangsverwertung von Wohnungen im Stockwerkeigentum; Pflicht zum gesamthaften Verkauf der Wohnungen; Veräusserungsbewilligung. Art. 134 ff. SchKG, Art. 45 ff. VZG. Die dem Betreibungs- und Konkursamt auferlegte Verpflichtung, die Wohnungen zusammen zu verkaufen und um eine vorherige Bewilligung zu ersuchen, widerspricht Bundesrecht, insbesondere Art. 134 SchKG (E. 5). |