Legge federale
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Art. 107a Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali 163
1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.164 2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri. 163 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 20121757). |