Legge federale
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Art. 165e Sistema d’informazione geografica
1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge. 2 Il sistema d’informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l’esecuzione di compiti con un riferimento spaziale. 3 L’accesso e l’impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 2007216 sulla geoinformazione. |