Legge federale
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Art. 165gbis Sistema d’informazione concernente i dati sugli animali 219
1 I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1° luglio 1966220 sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell’esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati. 2 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA (art. 7a LFE) compiti riguardanti l’esecuzione di misure di politica agricola. Esso disciplina la delega di compiti, l’assunzione dei costi e il trattamento dei dati. 219 Introdotto dal n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 2 dal 1° gen. 2022 (RU 20205749; 2021 680; FF 2019 3451). |