Legge federale
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Art. 32 Prestazione transitoria in caso di incapacità al lavoro 225
1 L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se:
2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all’inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte. 3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’ufficio AI decide in merito al grado d’invalidità (art. 34). 225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). Vedi anche la disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |