1 Gli uffici AI hanno in particolare i compiti seguenti:
- a.
- provvedere alla consulenza finalizzata all’integrazione;
- b.
- provvedere al rilevamento tempestivo;
- c.
- determinare, attuare e sorvegliare i provvedimenti di intervento tempestivo, compresi la consulenza e l’accompagnamento necessari;
- d.
- accertare le condizioni assicurative;
- e.
- accertare le possibilità di integrazione dell’assicurato in funzione delle sue risorse, con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico;
- f.
- determinare i provvedimenti d’integrazione con il coinvolgimento degli attori di rilievo nel caso specifico, attuare e sorvegliare tali provvedimenti, offrire all’assicurato e al suo datore di lavoro la consulenza e l’accompagnamento necessari durante l’integrazione e l’esame del diritto alla rendita nonché valutare la ripetizione di un provvedimento d’integrazione e adeguare l’obiettivo d’integrazione in caso di abbandono del provvedimento, in particolare per gli assicurati giovani;
- g.
- offrire consulenza e accompagnamento all’assicurato e al suo datore di lavoro dopo la conclusione dei provvedimenti d’integrazione o la soppressione di una rendita;
- h.
- offrire consulenza e accompagnamento ai beneficiari di una rendita con un potenziale d’integrazione a partire dalla concessione della rendita;
- i.
- valutare il grado d’invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d’aiuto di cui l’assicurato ha bisogno;
- j.
- emanare le decisioni sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità;
- k.
- informare il pubblico;
- l.
- coordinare i provvedimenti sanitari con l’assicuratore malattia e l’assicuratore infortuni;
- m.
- controllare le fatture relative ai provvedimenti sanitari;
- n.
- tenere e pubblicare un elenco contenente in particolare dati concernenti i periti e i centri peritali incaricati, strutturato in base ai settori di specializzazione, al numero di casi esaminati annualmente e al numero di attestati di incapacità al lavoro rilasciati.330
2 Il Consiglio federale può affidare agli uffici AI ulteriori compiti. Può emanare direttive applicabili all’elenco di cui al capoverso 1 lettera n e prevedere l’iscrizione di altri dati.331
3 Fino all’emanazione di una decisione, gli uffici AI stabiliscono quali accertamenti sono determinanti e necessari.332
329Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
332 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129548; FF 2005 3989).