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Art. 25a Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo 137
1 Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall’uso commerciale. 2 Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l’innovazione fondata sulla scienza di cui all’articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012138 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. 3 Una deduzione superiore è ammessa per:
4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere. 137 Introdotto dal n. I 3 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 23952413; FF 2018 2079). |