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Art. 77 Imposta sull’utile netto
1 L’imposta sull’utile netto delle persone giuridiche per il primo periodo fiscale dopo il cambiamento delle basi temporali viene riscossa provvisoriamente sulla base del vecchio e del nuovo diritto. È dovuta l’imposta calcolata secondo il nuovo diritto se è più elevata di quella calcolata secondo quello vecchio; altrimenti è dovuta l’imposta calcolata secondo il vecchio diritto. Rimane salva l’imposizione dei redditi straordinari secondo il vecchio diritto. 2 Se nei casi di cui al capoverso 1, l’esercizio commerciale si estende sugli anni civili n–l e n, l’imposta per il periodo in n-l viene calcolata secondo il vecchio diritto e computata sull’imposta calcolata secondo il nuovo diritto per il medesimo periodo; l’eccedenza non è restituita. |