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Art. 24 Identificazione e audizione di persone
1 Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il SIC può far fermare una persona per stabilirne l’identità e interrogarla brevemente a proposito della sua identità ai sensi dell’articolo 23. 2 Il fermo è eseguito da membri di un corpo di polizia cantonale. 3 Il SIC può obbligare la persona fermata a declinare le proprie generalità e a esibire i documenti d’identità. |
